Dal 17 luglio il decreto rilancio è legge in cui sono definite tutte le regole del superbonus 110%. Tra le novità più importanti per la cessione del credito è l’inserimento del bonus facciate al 90%, oltre tutti gli altri interventi edilizi che prevedono una detrazione del 50%, per l’Ecobonus 65% e per gli interventi agevolabili al 110% con il Superbonus.
Che cos’è il bonus facciate?
Nello specifico andiamo a vedere di cosa si tratta. Il portale dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Cos’è la zona A e la zona B?
In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici:
La Zona A è il centro storico di un Comune che contiene agglomerati urbani con le seguenti caratteristiche:
1) carattere storico;
2) artistico;
3) o di particolare pregio ambientale.
Sono incluse le “porzioni di essi, comprese le aree circostanti”.
Cos’è la zona B?
include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Bonus facciate: cosa succede se il comune non ha zone A o B?
Secondo quanto dichiarato dal sottosegretario all’Economia Villarosa, sarà l’amministrazione finanziaria a valutare: “sulla base delle peculiarità del caso concreto” se il bonus facciate spetti o meno.
I lavori ammessi per la detrazione
I lavoro che possono godere della detrazione al 90% sono esclusivamente:
– strutture opache della facciata;
– balconi;
– ornamenti e fregi.
I lavori esclusi per la detrazione
– gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
– le spese effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
– le spese sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.
Massimale di spesa del bonus facciate
Rispetto ad altre detrazione, per il bonus facciate non sono previsti tetti di spesa. Quindi anche nel caso di altri interventi in corso non vi è il rischio di perdere la detrazione. Per questo motivo sarà possibile suddividere la spesa per i vari interventi ottenendo così il massimo dell’agevolazione.
Tuttavia è il caso di rimandarvi alla scheda informativa del bonus dal sito ufficiale che è dotato anche di una guida pdf in cui vi illustra passo passo i requisiti e i metodi per richiedere il bonus facciate:
Scheda tecnica: genziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-facciate1
Guida al bonus facciate: agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Facciate.pdf/129df34a-b8b7-5499-a8fb-55d2a32a0b12